Esami di Stato

L’Istituto Padre Pio è sede di esame di stato, pertanto, i Consigli di Classe sono chiamati a svolgere determinati adempimenti:

  1. redigere il documento del consiglio di classe;
  2. svolgere,durante il corso dell’anno scolastico, almeno tre simulazioni della terza prova;
  3. seguire,orientare ciascun alunno nella scelta del percorso futuro.

Per quello che attiene l’esame di Stato, il punteggio minimo complessivo per superarlo è di 60/100. Esso è costituito dalla somma dei punteggi riportati nelle prove scritte e nel colloquio orale e dal credito scolastico.

Prove Scritte: il totale dei punti è 45, ripartiti in eguale misura tra le tre prove (da 0 a 15 punti ciascuna). A ciascuna delle prove scritte giudicata sufficient e non potrà essere attribuito un punteggio inferiore a 10 .

Colloqui: secondo la nuova normativa il punteggio passa da 35 a 30; i 5 punti tolti al colloquio sono stati aggiunti al punteggio del credito scolastico, rispettando le fasce corrispondenti alla media dei voti riportati dallo studente nello scrutinio finale.

Credito scolastico: la nuova legge sull’esame di stato ne ha modificato il punteggio, portandone il massimo da 20 a 25 punti, per valorizzare la carriera scolastica dello studente. L’aumento dei punti è stato attribuito in misura maggiore alla fascia corrispondente alla media dei voti da 8 a 10 , con l’intento di premiare il merito e in particolare l’eccellenza dello studente nel percorso scolastico.
Il credito scolastico viene attribuito in base ad una tabella (Paragrafo 7.4) prevista dall’art. 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998. N.323.
Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito de lle bande di oscillazione indicate, va espresso in numero intero .
Limitatamente all’ultimo anno del corso di studi, anche al candidato che ha conseguito nello scrutinio finale una media M dei voti tale che 5<M<6, è attribuito un credito scolastico compreso nella banda di oscillazione di punti 1-3.

Al candidato che ha conseguito una media M<5 non è attribuito alcun credito scolastico.

Nota - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella A (paragrafo 7.4 del POF 2016), va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anceh l'assiduità di frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.

L'alunno che ha riportato la sospensione del giudizio di ammissione alla penultima classe o all'utlima classe del corso di studi non va attribuito alcun credito, in quanto la valutazione avverrà, ai sensi della normativa contenuta nell'Ordinanza Ministeriale n.92 del 05 novembre 2007, dopo aver accertato l'avvenuto superamento del debito.

La verifica ha luogo, per tutti gli alunni che hanno riportato la sospensione di giudizio in tutte le discipline oggetto in debito, nell'ultima settimana di agosto.

L'accertamento prevede solo una prova orale, con esercizi svolti contestualmente ove la materia comporti anche la prova scritta; la valutazione ha luogo sul percorso di lavoro assegnato allo studente e comunicato contestualmente al debito; gli esami si svolgono per gruppi disciplinari e sono tenuti dai docenti della classe frequentata dall'alunno durante l'anno, ai quali spetta il compito di accertare l'avvenuto superamente del debito; il docente che ha tenuto il corso di recupero, ove sia diverso, può avere eventualmente funzione consultiva; la valutazione finale spetta al consigli di Classe perfetto.